PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Partecipazione delle associazioni dei consumatori al Sistema statistico nazionale).

      1. Al fine di garantire la partecipazione dei cittadini consumatori alla elaborazione dei dati statistici relativi agli indici dei prezzi al consumo, sono integrati da un componente rappresentante delle associazioni di consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale, individuate ai sensi della normativa vigente in materia di rappresentatività, gli organi deliberativi, di garanzia e consultivi, esclusivamente quando si riuniscono per deliberare in materia di indici dei prezzi al consumo:

          a) dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

          b) di ciascun ufficio di statistica centrale o periferico delle amministrazioni dello Stato e delle amministrazioni ed aziende autonome, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

          c) di ciascun ufficio di statistica delle regioni e delle province autonome;

          d) di ciascun ufficio di statistica delle province;

          e) di ciascun ufficio di statistica dei comuni singoli o associati e delle aziende sanitarie locali;

          f) di ciascun ufficio di statistica delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

          g) di ciascun ufficio di statistica, comunque denominato, di amministrazioni o enti pubblici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

 

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          h) di ciascun ente ed organismo pubblico di informazione statistica individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni.

      2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, le associazioni dei consumatori di cui al comma 1 maggiormente rappresentative trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri la designazione di un componente titolare e di uno supplente degli organi degli enti di cui al medesimo comma 1.
      3. I rappresentanti delle associazioni dei consumatori di cui al comma 1 sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

Art. 2.
(Tipologie di determinazione degli indici
dei prezzi al consumo).

      1. A decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'ISTAT emana disposizioni per la determinazione di nuove tipologie di indici dei prezzi al consumo distinti per:

          a) aree geografiche;

          b) fasce di età;

          c) tipologie di consumo;

          d) tipologie di nucleo familiare;

          e) tipologie di condizioni economiche, sociali e culturali;

          f) aggregati omogenei di consumi.

      2. Gli indici di cui al comma 1 sono calcolati anche in versioni che non tengano conto di alcuni particolari consumi, quali gli affitti di abitazioni, le assicurazioni

 

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della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e di natanti, le spese mediche e farmaceutiche soggette a compartecipazione statale (ticket).

Art. 3.
(Informazione e trasparenza in merito alle metodologie di rilevazione e trattamento dei dati statistici).

      1. Al fine di consentire una corretta, esaustiva e tempestiva informazione in merito alle metodologie di rilevamento, raccolta, trattamento e determinazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie, l'ISTAT pubblica per estratto su apposito bollettino e sul proprio sito INTERNET, entro il giorno successivo alla loro adozione, le deliberazioni adottate in materia dai propri organi interni e dagli organi deliberativi degli enti che compongono il Sistema statistico nazionale, provvedendo anche alla loro diffusione, in forma divulgativa ed accessibile, sui mezzi di informazione radiotelevisiva e sulla stampa.
      2. I comuni danno conto nei propri siti INTERNET dei risultati analitici delle rilevazioni eseguite per conto dell'ISTAT ai fini del calcolo degli indici dei prezzi al consumo, distinguendoli per capitoli di spesa.

Art. 4.
(Ricorso in materia di indici dei prezzi al consumo per le famiglie).

      1. Ciascun cittadino ha diritto di presentare ricorso motivato avverso le decisioni in materia di determinazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie adottate da qualunque ufficio o ente che compone il Sistema statistico nazionale.
      2. Il ricorso deve essere ricevuto e protocollato dall'ufficio o ente cui è presentato, che ne trasmette copia all'ISTAT.

 

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Esso deve essere esaminato entro due mesi dalla presentazione. L'ente cui il ricorso è diretto può chiedere ulteriori chiarimenti al ricorrente, fissando un termine massimo di un mese per le controdeduzioni. Nei successivi due mesi il ricorso deve condurre ad una pronuncia ufficiale da parte degli organi deliberativi dell'ente cui esso è diretto.
      3. Il ricorso può concernere qualunque fase della procedura di determinazione del numero indice dei prezzi al consumo e, in particolare:

          a) effettiva presenza e reperibilità del bene o del servizio sul territorio;

          b) qualità e quantità dei consumi abituali della popolazione residente;

          c) difformità tra numeri percentuali assunti nella determinazione dell'indice e numeri assoluti rilevabili sul mercato;

          d) palesi e documentate difformità tra i prezzi rilevati dagli uffici statistici e quelli generalmente ed effettivamente praticati sul mercato;

          e) incidenza di sconti occasionali, rincari estemporanei, vendite promozionali ed altre particolari condizioni di mercato sulla effettiva valutazione del bene o del servizio;

          f) ogni altra evidente e documentata alterazione, omissione o manipolazione dei dati dichiarati, registrati o calcolati nella procedura relativa alla determinazione dei numeri indici dei prezzi al consumo per le famiglie.

Art. 5.
(Poteri sostitutivi).

      1. Se un ufficio o ente appartenente al Sistema statistico nazionale omette di rilevare, trattare e trasmettere i dati relativi alla determinazione degli indici dei prezzi al consumo, nei modi e nei termini previsti dalla legislazione vigente e dalle prescrizioni dell'ISTAT o li trasmette in maniera non rispondente alla realtà, esso è invitato

 

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ad adempiere dal presidente dell'Istituto stesso, mediante diffida scritta preventivamente deliberata dal consiglio dell'Istituto medesimo, entro il termine di un mese dalla data della notifica del provvedimento di diffida.
      2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, ferma restando la possibilità di informare l'autorità giudiziaria riguardo agli atti e alle omissioni aventi rilevanza penale, il presidente dell'ISTAT, previa deliberazione del consiglio, nomina un commissario ad acta, scelto tra i cittadini in possesso dei requisiti di legge per la nomina a membro della Commissione per la garanzia dell'informazione statistica, cui sono conferiti tutti i poteri spettanti agli uffici di statistica degli enti inadempienti. Il commissario può valersi della collaborazione del personale dipendente o funzionalmente applicato alle esigenze dell'ufficio di statistica dell'ente commissariato.

Art. 6.
(Norma finale).

      1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 3, 4 e 5 si applicano per la raccolta e il calcolo dei dati utili alla determinazione del numero indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività, del numero indice dei prezzi al consumo armonizzati e del numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, e delle altre tipologie individuate ai sensi dell'articolo 2 sia nelle versioni che comprendono il prezzo dei tabacchi, sia in quelle che tale prezzo escludono.